mercoledì 23 agosto 2017

COME PARTECIPARE - CONDIZIONI

Modalità di presentazione offerte

1. Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa indirizzata, al Professionista delegato, secondo i modi stabiliti dalla legge e dal Tribunale competente 

2. L'offerta in carta legale (con marca da bollo apposta) dovrà contenere: 

–il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile il quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la vendita. In caso di società occorre indicare la denominazione o ragione sociale, il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese, la sede e il nome del legale rappresentante; 

–i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta; 

–l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo, a pena di esclusione; 

–il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, nonché le modalità di pagamento del prezzo e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta; 

–L'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. 

3. Nella busta deve essere inserita tutta la documentazione e la cauzione stabilita secondo i tempi e le modalità stabilite. La cauzione sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto.

4. L'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile, salvo che: a) il giudice ordini l'incanto; b) siano decorsi 120 gg dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta. L'offerta non dà diritto all'acquisto del bene, restando piena facoltà del giudice di valutare se dar luogo o meno alla vendita, e ciò anche in caso di unico offerente. 

5. L'importo degli oneri tributari sarà indicato all'aggiudicatario dopo l'aggiudicazione e dovrà essere versato nello stesso termine del saldo prezzo. In caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà quanto versato. 

6. In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta. Il bene sarà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. 


Modalità di partecipazione alla vendita con incanto

1. Per partecipare all'incanto è necessario prestare una cauzione pari al 10% del prezzo base d'asta, nei tempi e nei modi stabiliti dal Tribunale competente. Se l'offerente non si aggiudica l'asta, la cauzione gli viene immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto. 

2. Le offerte devono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. 

3. Le offerte all'incanto non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata. 

4. Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto ("Aumento di un quinto"). 

5. Il prezzo (fatta salve, nel caso di insistenza sul bene di mutuo fondiario, le facoltà e impregiudicati gli oneri di cui all'art. 41, commi 4 e 5, D.L.vo n. 385⁄93) deve essere versato entro giorni sessanta dall'aggiudicazione a mezzo assegno circolare.

6. Il versamento del prezzo può avvenire con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita. 


Condizioni della vendita

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è effettuata a corpo e non a misura ed eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità né potrà essere revocata per alcun motivo. 

L'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potrà dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. 

Spese ed oneri dell'aggiudicatario

Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano i soli oneri fiscali (IVA o imposta di registro) con le agevolazioni di legge (prima casa, imprenditore agricolo, ecc.). 

La vendita non è gravata da oneri di rogito notarili o di mediazione salvo i compensi a favore del Notaio Delegato così come da D. M. N. 313 del 25⁄05⁄99. 

Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione con il decreto di trasferimento emesso dal Tribunale. 

Le tasse per la cancellazione sono a carico del ricavo d'asta, mentre quelle di voltura e trascrizione a carico di chi si aggiudica l'asta, salvo diversa indicazione. 

In caso di vendita davanti al Professionista delegato, lo stesso provvederà direttamente alle predette cancellazioni a spese della procedura esecutiva. 

L'aggiudicatario, entro 120 giorni dall'aggiudicazione (salvo diversa indicazione), dovrà versare in Cancelleria il prezzo d'acquisto, dedotta la cauzione, con le forme del deposito giudiziario o, in caso di vendita delegata al professionista, mediante assegno circolare intestato al professionista da depositare nello studio dello stesso (salvo diversa indicazione). 

In caso di mancato pagamento del prezzo nel termine fissato, l'aggiudicatario verrà dichiarato decaduto dal diritto di ottenere il trasferimento dell'immobile, perderà la cauzione versata e sarà tenuto a pagare la differenza tra il prezzo di aggiudicazione dell'incanto cui ha partecipato e quello di vendita del successivo incanto. 

Decreto di trasferimento e liberazione dell'immobile

Il decreto di trasferimento, se l'immobile è occupato dal debitore o da terzo senza titolo opponibile, contiene l'ingiunzione di rilascio a favore dell'acquirente. 

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