mercoledì 23 agosto 2017

ISTRUZIONI PER L'USO

Le aste giudiziarie sono lo strumento attraverso il quale l'autorità giudiziaria dispone la vendita dei beni provenienti da fallimenti, pignoramenti, sequestri e altre origini. 

Vi possono partecipare tutti, eccetto il debitore, senza l'ausilio di un legale o di altro professionista (art.579 c.p.c.). Il valore di stima degli immobili vengono determinati secondo quanto dispone l'Art.568 c.p.c. Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano i diritti d'asta e gli oneri fiscali, dove richiesti. 

La vendita avviene nello stato di fatto in cui i beni si trovano e non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o per mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. L'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o restituzione del prezzo essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. 

Non è previsto diritto di recesso. Il saldo del prezzo ed il versamento degli oneri fiscali dovranno avvenire entro i termini indicati nelle specifiche modalità di partecipazione. La proprietà del bene si trasferisce all'acquirente al momento del versamento dell'intero prezzo e degli oneri fiscali. 

In caso di mancato versamento del saldo del prezzo finale stabilito entro i termini stabiliti viene dichiarata la decadenza dell'aggiudicatario, e qualora la vendita prevedeva il versamento di una cauzione, la stessa viene trattenuta a titolo di sanzione. 

Le offerte presentate sono irrevocabili. Non è previsto il diritto di recesso e pertanto non è possibile ritirare le offerte. 

Chi disturba o impedisce la libertà degli incanti commette reato ed è punibile secondo quanto previsto dal codice penale. 

Le vendite possono essere in qualsiasi momento sospese e⁄o annullate per disposizione o ordinanza dell'Autorità Giudiziaria che ne ha stabilito l'esecuzione. 

Le modalità con le quali si possono svolgere tali vendite sono di due tipi: vendita senza incanto e vendita con incanto: 

Qualora venga fissato un nuovo incanto, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza, nel caso in cui il prezzo ricavato dal secondo incanto, unito alla cauzione confiscata, sia inferiore al quello dell'incanto precedente ai sensi dell'art. 587 c.p.c. 

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