mercoledì 23 agosto 2017

VENDITA BENI IMMOBILI

Le indicazioni che seguono hanno carattere generale e variano secondo le prassi e la normativa adottate dal Tribunale di competenza. In ogni ordinanza e⁄o avviso di vendita sono contenute indicazioni più precise relative alla vendita da parte di un Tribunale 

La vendita di beni immobili può venire effettuata dal Giudice dell'Esecuzione nei locali del Tribunale, o da un professionista (Notaio, Avvocato, Dottore Commercialista) il quale è delegato dal Giudice che a sua volta indica un luogo dove la vendita potrà essere effettuata (in genere lo Studio del Professionista). 

La vendita (in caso di delega) si svolge sempre secondo le indicazioni e sotto la vigilanza del Giudice dell'Esecuzione. 

Le parti del processo esecutivo possono proporre al giudice reclami contro gli atti del Professionista e, in caso di problematiche insorte nel corso delle operazioni di vendita, al Giudice dell'Esecuzione può rivolgersi lo stesso Professionista delegato alla vendita. Al Giudice dell'Esecuzione vengono poi riservati i provvedimenti connessi al trasferimento del bene venduto. 

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